La procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è riservata ai consumatori cioè a chi è gravato da debiti NON derivanti da attività di impresa o professione; nello specifico riguarda i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) quale disciplinato dal regio decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare).
La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento si sviluppa in varie fasi:
- incontro conoscuitivo con il debitore ed esposizione della procedura.
- raccolta documentazione e informazioni necessarie
- sottoscrizione da parte del debitore dello schema operativo dell'attività e della normativa sulla privacy
- redazione studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere alle misure previste dalla L.3/2012
- responso sulla base del check up effettuato:
- ACCESSO alla procedura prevista dalla L. 3/2012
- NON ACCESSO e predisposizione di un parere circa la prodecura più adatta al caso specifico (procedure concorsuali, negoziazione...)
- in caso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento verrà indicato quale tipo di procedura di legge si potrà utilizzare tra PIANO DEL CONSUMATORE, ACCORDO DEL DEBITORE e LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.
- sottoscrizione del mandato professionale con indicazione del compenso spettante all'Organismo secondo le tariffe ministeriali e la complessità della pratica.
- deposito della domanda di ammissione alla procedura indicata presso il Tribunale di competenza.
- Una volta che la procedura è stata ammessa si aprono due diverse strade: in caso di ACCORDO DEL DEBITORE il piano e le relative attestazioni vengono inviati ai creditori, i quali si esprimono nel merito del piano e viene fissata l'udienza presso il Tribunale per l'omologa dell'accordo.
Se invece la procedura scelta è il PIANO DEL CONSUMATORE ci si rivolge direttamente al Tribunale per ottenere l'omologa del piano depositato nella domanda di ammissione.