REALIZZAZIONE STUDI DI FATTIBILITA'
Si tratta di una valutazione dello stato di salute economico/finanziario del debitore, sia consumatore che piccola azienda, al fine di determinare la possibilità di accedere alle procedure previste dalla L.3/2012.
Il cliente viene affiancato dagli esperti dell'OCC Vairano Patenora che, attraverso l'analisi della documentazione a disposizione, redigono un check up completo della situazione economica e finanziaria del cliente che permetterà di valutare quali azioni mettere in atto per superare la situazione di momentanea crisi economica.
GESTIONE PROCEDURE PREVISTE DALLA L.3/2012
L'Organismo di composizione della Crisi è il motore delle procedure di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, in questo ruolo l'OCC si occupa di:
- assistenza e consulenza al debitore nella predisposizione della proposta di accordo e di piano;
- verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta del debitore e nella documentazione allegata;
- attestazione della fattibilità del piano per l’accordo del debitore e per il piano del consumatore;
- esecuzione degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni disposte dal giudice in corso di procedura;
- raccolta delle adesioni dei creditori alla proposta di accordo, relazione ai creditori e al giudice circa il raggiungimento dell’accordo e la fattibilità della proposta;
- controllo sull’esatto adempimento del piano da parte del debitore;
- liquidazione e gestione del patrimonio del debitore su indicazione del giudice.
OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI O DEL PIANO DEL CONSUMATORE
Il procedimento di omologazione da parte di un Tribunale ordinario ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore.
La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti.
L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.
Il giudice omologa il piano quando:
- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.